Canone unico patrimoniale

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Dal 1° Gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico)

Data:

01 Dicembre 2022

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Descrizione

Dal 1° Gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico).

La nuova tassa accorpa tutte quelle precedenti in materia, accentrandole in un’unica imposta.

Normativa
Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) risulta prevista  l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo:

le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche
e la diffusione di messaggi pubblicitari.
In aggiunta all’interno della stessa legge è prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.

Canone Unico Patrimoniale: quali tasse sostituisce?

Come anticipato, questo nuovo canone accorpa le tasse che precedentemente si occupavano di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.

Pertanto sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell’art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, i seguenti tributi:

(TOSAP) – tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) – canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
(CIMP) – canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
ed infine il canone di cui all’art. 27, commi 7e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
La natura del Canone Unico Patrimoniale
Il nuovo Canone non ha natura tributaria, bensì patrimoniale. E potrà quindi essere riscosso solo in sede ordinaria:

  • senza possibilità di emettere avvisi di accertamento (e quindi di sanzioni proporzionali alle somme non versate)
  • ma applicando solo sanzioni per violazione delle norme regolamentari.

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Presupposti del Canone
Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati:

  • su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti
  • su beni privati.

Nello specifico il canone si applica ai messaggi:

  • laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
  • o all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica:

  • allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi
  • o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Inoltre è obbligato il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Come si applica?
Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Calcolo del canone sui mezzi pubblicitari: esempi
Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
o per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
inoltre per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
si considera unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Determinazione delle tariffe
La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

  • classificazione delle strade
  • superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
  • durata della diffusione del messaggio pubblicitario
  • valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di
  • impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa
  • infine valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Autorizzazioni ed eventuale anticipata rimozione
L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall’Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell’atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Pubblicità abusiva
Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

L’avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all’effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell’esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2025, 13:43

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