Descrizione
Si rende noto che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della Legge del 1951, e successive modificazioni, verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti di Assise d’Appello, e che:
- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE Dl CORTE Dl ASSISE e/o Dl CORTE Dl ASSISE Dl APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, entro il 31 Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
- I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
- licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
- Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.
Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Anagrafe nell'orario di apertura al pubblico.
In allegato Avviso e modulo per la domanda