Descrizione
La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori (art. 24, comma 2). La consegna, presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune o presso l’ufficio tecnico comunale competente, è necessaria per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di:
- sicurezza;
- igiene;
- salubrità;
- risparmio energetico;
- per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità (art.24, comma 7-bis).